CONSIDERAZIONI SUL NUOVO DM SUL TRATTAMENTO DELL’ACQUA POTABILE
Uscito nuovo Decreto Ministeriale per il trattamento acqua potabile e abrogato il vecchio DM 443/1990: nel decreto manutenzioni, responsabilità e sanzioni per chi non esegue un trattamento acqua “corretto”.
Dopo decenni di attesa a marzo del 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale la nuova Legge 25/2012 che disciplina il mondo del trattamento dell’acqua potabile.
Sostituisce l’ormai vecchio e superato dpr 433/90. Si applica a tutti i soggetti: condomini, palestre, hotel, locali al pubblico, abitazioni, ecc…
UN PO’ DI STORIA.
L’uscita della Legge è stata lunga e complessa. Da parecchio tempo era evidente che il vecchio regolamento tecnico del 1990 faceva “acqua” in parecchie parti, sia perché in ritardo rispetto alle innovazioni tecniche sia perché promulgato d’urgenza per fare fronte all’allora incontrollata invasione di prodotti per il trattamento acqua, e quindi ricco di vincoli, contraddizioni e zone d’ombra.
Questo ha generato uno sviluppo del mercato del trattamento dell’acqua potabile sia in abito domestico che nella ristorazione zoppo e pericoloso.
Chi voleva operare in maniera corretta doveva sottostare obblighi e limitazioni irragionevoli, mentre i furbetti avevano ampi spazi di manovra nelle pieghe della legge. Parlando di acqua destinata la consumo umano è facile immaginare le problematiche principali di questo settore: da una parte aspetti legati alla tutela della salute (e non solo) dei cittadini e dall’altra questioni economiche rilevanti.
Diversi sono state le spinte e i tentativi di legiferare in senso molto restrittivo con lo scopo non dichiarato di impedire lo sviluppo di un mercato alternativo all’acqua confezionata.
Nel vecchio Decreto del 1990 (dpr 433) era presente l’obbligo di una autorizzazione ministeriale alla messa in commercio per tutti i filtri compositi. Un non senso che ha creato mercificazione dei pezzi di carta ed assurdi impedimenti a lavorare con prodotti privi di autorizzazione (il tempo medio di attesa era di 3 anni) anche se validissimi.
La Commissione Europea che si occupa di armonizzare le norme sul territorio italiano ha intimato di cassare questa norma nel nuovo DM, in quanto viola in maniera palese la libera circolazione delle merci all’interno della Comunità.
Vale il principio che gli impianti di trattamento distribuiti in qualsiasi stato membro della UE possono essere commercializzati in Italia a patto che ne rispettino la legislazione.
Nello stesso tempo è stato chiarito che non è compito del Ministero della Salute porre vincoli tecnici e costruttivi, (caso mai di competenza del Ministero delle Attività Produttive).
Negli ultimi anni in Italia abbiamo (purtroppo) visto la crescita di aziende che promuovevano gli impianti per il trattamento dell’acqua (già) potabile in vendita diretta con tecniche truffaldine o scorrette.
Abbiamo assistito a venditori che reclamavano acque “perfette” senza nessuna validità scientifica, materiale illustrativo con fantasie pericolose, aziende che non associavano le necessarie manutenzioni periodiche al prodotto, prodotti assemblati nei sottoscala senza logica e senza competenza, qualità infima dei materiali.
Il Ministero della Salute, che ha il dovere di vigilare in questo ambito, ha avuto un compito non facile: riuscire ad inquadrare l’intero settore in una legge organica che permettesse uno sviluppo serio del trattamento acqua.
La qualità dell’acqua erogata non deve peggiorare rispetto a quella fornita dalla rete idrica.
I parametri di potabilità sono indicati nel DL 31/2001. Fra acqua in ingresso ed in uscita non ci possono esserci variazioni negative.
Per chi è responsabile di un esercizio, come gli amministratori di condominio, gestori di palestre, hotel, ecc… la legge indica l’importanza di seguire le direttive indicate nel DL 31/2001 e soprattutto ribadisce le sanzioni PESANTI in caso di non conformità sulla qualità dell’acqua.
Approfondimenti importanti per l’acqua nei locali pubblici li trovate qui
Molte indicazioni sono state scritte per la redazione del libretto d’uso e manutenzione: questo deve riportare la corretta procedura per la manutenzione ordinaria, in maniera tale che se eseguita, l’impianto acquista nuovamente la sua efficacia originaria. Il produttore, importatore o assemblatore può richiedere che la manutenzione sia eseguita da personale tecnico, ma questo deve essere esplicitato in maniera chiara e il cliente messo al corrente al momento dell’acquisto.
Direttamente estrapolato dal testo della legge:
Per il codice del consumo, legge 206 del 2005, l’assenza del libretto d’uso e manutenzione rende nulla la vendita!
Ogni impianto deve avere una dichiarazione di conformità da parte del produttore, importatore, assemblatore sia per la parte propria del trattamento sia per la parte CE se prevista.
Il materiale informativo delle ditte venditrici non può essere generico, ma deve portare il consumatore ad una scelta ragionata.
Non è ammesso creare inesistenti fobie, ne prospettare l’impianto come soluzione toccasana per bere acqua.
E’ importante che il cliente possa scegliere il tipo di trattamento sia nei principi, sia nelle dimensioni.
Pratiche scorrette sono sanzionate in maniera molto pesante dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Il DM 25 2012 stabilisce che ogni affermazione sull’utilità o meno di un determinato trattamento dell’acqua potabile deve essere corredata e supportata dalla letteratura scientifica accettata a livello internazionale: OMS, linee guida nazionali, o pubblicazioni su riviste scientifiche.
Questo per ovviare al proliferare di fantasiosi testi che circolano su internet, per mettere al bando i “noti ed emeriti professori” della sconosciuta Università straniera…
L’installazione segue il DM 37/08 che individua i soggetti abilitati ad operare nel settore. Oggi il settore pullula di aziende che non hanno i titoli.
Le installazioni e le manutenzioni non seguono la regola dell’arte e sono prive della dichiarazione di conformità.
Ciò comporta che nel caso di controversie il cliente ha sempre ragione e chi installa senza titolo non è coperto da assicurazione.
La legge nel suo complesso richiede una assunzione di responsabilità per tutti i soggetti che operano nel settore.
Ciascuno può operare in autonomia ma deve dimostrare di operare per il meglio, con certificati e con procedure validate.
Al produttore è lasciata ampia autonomia, può operare con le soluzioni tecniche che meglio crede, basta avere la documentazione di supporto.
Chi vende può proporre e prospettare secondo il suo punto di vista, in maniera coerente e senza inganni. Chi installa deve garantire la qualità del lavoro eseguito. Ad ognuno il compito di individuare i punti deboli e di mettere in atto le azioni correttive per far si che il cittadino possa bere acqua tranquillamente.
E’ una legge pesante: i testi di legge più sono corti e più sono categorici, sono individuati i soggetti e definite le responsabilità. L’acqua non deve peggiorare di qualità, non è ammesso dire fesserie, non è ammesso raccontare frottole per vendere.
Il tema delle sanzioni è forte, ogni riferimento alle leggi citate comporta che in caso di non conformità le multe partono da poco più di € 1000 per arrivare sino a oltre €60.000. (in ottemperanza delle sanzioni della legge 31/2001)
Liberamente tratto da ProAcqua Group